Varij Priuileggi concessi dai Marchesi alli Huomini della Cumunità del Cairo
Relazione presentata al secondo convegno storico della Valbormida (Angelo Salmoiraghi e Massimo Sangalli)
MCCXXXIII –
MCCXXXV –
MCCCVII –
MCCCXV –
MCCCXXII –
MCCCXXIII –
MCCCLVI
Nell'archivio dell'Abbazia di Ferrania, che l'Istituto Nino Parodi ha raccolto integralmente, al posto del documento numero 303 si trova un appunto del segretario dell'Ordine Mauriziano, Maurizio Filiberto Ravicchio, il quale nel 1753 dichiara di aver ricevuto dal Regio Senato "un documento in carta pecora, formato da cinque pergamene unite una dopo l'altra continente 6 documenti in data 1233, 1235, 1307, 1315, 1322, 1323; esso documento, esistente fra le scritture ritrovate nell'eredità del fu marchese Giuseppe Scarampi" era stato prodotto agli atti della causa per la Commenda di Ferrania dal conte della Trinità: La pergamena avrebbe dovuto fermarsi all'Ordine Mauriziano solo il tempo necessario per la collazione: Invece viene ritirata il 29 febbraio 1788 da tal Poggio e nove giorni dopo il regio archivista Franchi ne dà un estratto parziale. Da allora la pergamena è stata praticamente dimenticata poiché gli atti in essa contenuti sono stati pubblicati separatamente e solo nei loro tratti essenziali: nel sommario della causa per la Commenda di Ferrania, nei "Monumenta Aquensia" del Moriondo, nelle "Rogazioni triduane antiche" di Rossi. Attualmente la pergamena è conservata nell'Archivio di Stato di Torino (Sezione di Piazza Castello) sotto la voce Langhe: In precedenza era collocata sotto la voce: Scarampi. E' ripiegata a fisarmonica, misura circa cm. 180x40 e reca come titolo, a caratteri moderni (secc. XVII-XVIII), la dicitura: "Varij Priuileggi concessi dai Marchesi di Saluzzo alli Huomini della Cumunità del Cairo nel tempo che li deti erano padroni di deto luogo": In realtà si tratta di cinque atti rogati dai Marchesi del Carretto e di uno solo rogato dal Marchese di Saluzzo, con cui approva e conferma i precedenti.
La pergamena corrisponde alla descrizione data dal Ravicchio. La scrittura, posta sulle congiunzioni delle singole pergamene, garantisce che non si tratti di una ricostruzione posteriore. Non vi sono note a margine, ma solo alcuni indici, probabilmente di epoca successiva alla compilazione, che evidenziano i punti salienti del testo. Non vi sono tracce di rigatura, né a piombo, né a graffio. Le righe non hanno andamento rettilineo e in certi punti la loro sinuosità è evidente. La spaziatura interlineare, non omogenea, è comunque ordinata. La grafia, se paragonata a quella di documenti coevi, di notai genovesi in particolare, risulta di agevole lettura. Lo strumento usato per scrivere potrebbe essere un calamo mediamente temperato. L'ortografia in linea di massima è corretta, come l'uso delle abbreviazioni, ma limitatamente alle parole; Le abbreviazioni sono usate più frequentemente, ma meno correttamente, nelle congiunzioni, preposizioni e pronomi: quam e quod, quia e qua re sono, in taluni casi, resi con identico simbolo grafico. Le lettere "i" sono identificate da un sottile tratto sovrastante, obliquo e di epoca posteriore: Lo stato della pergamena può essere definito buono nonostante l'usura e una ampia macchia ne abbiano compromesso la parte iniziale. I brani vicini alle pieghe e le righe a esse corrispondenti hanno, ovviamente, l'inchiostro sbiadito. Alcune parole potrebbero essere state ritoccate.
La pergamena, che porta la data 29 novembre 1350 è un autenticum in quanto redatto da persona diversa da quella che a suo tempo redasse gli originali. La formula di apertura non è: datum per copia solita negli autentici, ma: hoc est exemplum, specifica invece degli autografi, di quelle copie cioè redatte da chi compilò pure gli originali. Né questa è la sola anomalia. I primi due atti, del 1233 e del 1235, non provengono né dagli originali né da copie autentiche, ma da copie estratte dai cartolari dei rispettivi notai ove erano contenuti nella forma chiamata imbreviatura.
Il primo documento si apre con una premessa in cui si narra di come il notaio Giacomo Giorgio nelle sue ultime volontà abbia incaricato il notaio Guglielmo di provvedere al completamento e al perfezionamento dei suoi strumenti e delle sue minute. E Guglielmo, dopo aver ispezionato le carte del defunto notaio, dichiara di aver completato e riportato in forma pubblica uno strumento del 1233. L'anomalia non è tanto costituita dalla narrativa in premessa, subito dopo l'invocazione, quanto piuttosto dalla assenza della data di trascrizione: E ciò non può essere imputato a distrazione dei rogatari del 1350 che si dimostrano molto precisi. L'unico elemento che può indicare, in modo approssimativo, il periodo di trascrizione è dato dalla formula di chiusura: "secondo le istruzioni del fu notaio e per mandato di Manfredo del Carretto" cioè tra il 1235 e il 1280, anni in cui Manfredo ebbe la signoria di Cairo.
Analogamente il secondo atto, del 1235, viene estratto nel 1290 dal minutario del notaio Corso ove era contenuto in forma abbreviata e non ancora pubblica.
In questi casi non abbiamo autentici, ma "renovationes" del tipo "inspeximus" o (vidimus).
Un'altra annotazione riguarda la data, 6 dicembre, del documento del 1235. Nel testo si trova scritto: "sexto exeunte decembris". L'uso del termine "exeunte" fa supporre si tratti di quel sistema di datazione che divideva il mese in due quindicine: una "entrante" computata dal primo giorno e una "uscente" computata invece dall'ultimo giorno del mese. Se ciò fosse vero la data andrebbe modificata in 21 o 26 dicembre ( a seconda che si inizi a contare la seconda quindicina dal 31 o dal 16 del mese) Tuttavia non ci è dato saper quanto le norme diplomatiche fossero rispettate nella Valbormida del XIV secolo.
Nella trascrizione della pergamena si è seguito il metodo rigorista per indagini storiche descritto da Modica:
- sono state sciolte le abbreviazioni, ma non sono state indicate le lettere non espresse
- è stata mantenuta la lettera "u" per la lettera "v";
- si è conservato il raddoppiamento e la soppressione delle lettere;
- le maiuscole sono regolate secondo l'uso moderno;
- la punteggiatura è quella originale.
Le parole tra parentesi indicano integrazione nel testo, in base ad altre edizioni o lezioni; i puntini indicano impossibilità o ambiguità di lettura. L'asterisco indica lacuna o spaziatura volutamente lasciata nel testo.
Per quanto riguarda il contenuto dei singoli atti già si è detto di come esso sia noto, almeno nelle linee essenziali, pertanto ne daremo il solo regesto soffermandoci sugli elementi nuovi.
Con l'atto del 18 settembre 1233 il marchese Ottone del Carretto rinuncia all'esazione del fodro e delle maletolta in cambio di una annualità di 60 lire genovesi da pagarsi entro l'ottava di Sant'Andrea, sotto pena del doppio in caso di morosità: Ma non tutti gli abitanti di Cairo erano tenuti a concorrere al pagamento del fodro. Alcuni erano esentati per i beni che già possedevano e avrebbero pagato solo per i beni acquisiti successivamente (come avveniva anche a Cortemilia e a Bistagno); altri erano esonerati solo se avessero continuato ad abitare presso il Marchese; un cittadino genovese era esonerato dal pagamento finché fosse stato vivo il Marchese, dopo la cui morte avrebbe pagato come tutti gli altri Cairesi.
Il secondo documento è del 1235, 21 (o 6) dicembre. In esso il Marchese Oddone conferma le convenzioni stipulate dai Cairesi con suo nonno Ottone. Per la precisione si trattava:
- della regolamentazione delle successioni ereditarie: il marchese non si sarebbe più appropriato in toto dell'eredità dei defunti "ab intestato", ma solo in parte e solo in certi casi.
- della libera utilizzazione del "Valdo Marchionis" e del diritto e dovere di potervi istituire "banna et ordinamenta". Quanto sopra, è bene ricordare, non viene concesso ex novo nel 1235, ma semplicemente confermato perché in vigore ormai da tempo. Infatti nella ulteriore conferma del 1290 i Marchesi Oddone e Alberto riconoscono tali consuetudini essere in uso da così tanto tempo che se ne è persa la memoria.
Nel 1307, 25 settembre, e passiamo al terzo documento, i Marchesi Oddone, Ughetto e Manfredo, figlio di Oddone, perfezionano l'atto precedente rinunciando a quei diritti che ancora loro spettavano nelle successioni, nelle adozioni, arrogazioni, affiliazioni e acconsamenti, nonché a tutte quelle prestazioni di varia natura che ancora i Cairesi dovevano fornire ai Marchesi in occasione di qualche concessione o investitura. In oltre i Marchesi promettono di osservare tutte le consuetudini scritte. In questo atto è contenuta la nota definizione dei Cairesi "liberi, absoluti, et franchi, tamquam cives romani". Ma curiosamente non è mai stato evidenziato che tale importante definizione era limitata al solo diritto ereditario. Non per nulla i bestemmiatori potevano essere immersi nel fiume, i danneggiatori di beni di proprietà del Marchese pagavano il doppio e non ci si poteva rivolgere in appello a un tribunale diverso da quello che già aveva giudicato in prima istanza.
Nel 1315, 16 novembre il Marchese Manfredino, figlio di Oddone, promette di non agire contro la Comunità di Cairo per quella penale del doppio stabilita nel 1233, ma di agire, solo se vorrà, contro quei singoli da cui non fosse stata pagata entro il termine stabilito la loro quota delle 60 lire genovesi. In questo atto ritroviamo gli "extimatores seu taxatores" e apprendiamo che dovevano essere eletti dalla Comunità o dal Consiglio o dai giuratori del Comune.
Con l'atto del 19 luglio 1322, rogato pochi mesi prima del passaggio di Cairo a Manfredo di Saluzzo, Ughetto, con il consenso del nipote Manfredino cede alla Comunità di Cairo il Guado ( il Valdo Marchionis del 1235) e i boschi che ancora possedeva e su cui il nipote poteva esercitare diritti: Manfredino infatti trattiene per sé due località e i proventi dei bandi.
Infine il 17 agosto 1323 il Marchese Manfredo di Saluzzo, visti gli atti precedenti, constatato quali ampi servigi abbiano i Cairesi reso al Marchese del Carretto e nella speranza di ottenerli per sé, conferma le immunità, libertà, e consuetudini di cui i Cairesi godevano, fatta eccezione per il misto e mero imperio, il pieno dominio, la giurisdizione e la signoria sull'Università, sugli uomini e sul luogo di Cairo.
A questo punto si possono svolgere alcune brevi considerazioni.
All'inizio del XIII secolo si consolidano in Cairo usanze e consuetudini, occasionalmente scritte, che lentamente soppiantano le radicate tradizioni feudali e danno vita a un abbozzo di organizzazione comunitaria (si preferisce usare il termine "comunitario" e non "comunale" per non generare equivoci con il libero comune cittadino che mai si realizzerà a Cairo)
Nel 1233 c'è il "populus siue commune Carij" cui si riconosce un primo e limitato caso di potere impositivo: tanto è sufficiente per trasformare il populus in Uniuersitas e Communitas; grazie alla prima denominazione il populus può riunirsi e deliberare su interessi comuni, ma è una facoltà puramente fittizia perché si delibera esclusivamente su quanto il dominus ha già stabilito di concedere. Con la Communitas si acquisisce qualcosa di ben più sostanziale. La possibilità di imporre "banna et ordinamenta" sulle singole persone consente una autonomia finanziaria: nasce l'istituto degli Juratores che con il consiglio di dodici boni homines sovraintende alle vie e ai beni pubblici.
Nel 1290 sono citati due Sindaci e poco dopo ritroviamo i taxatores ora da undici consiglieri (illi de consilio). Abbiamo così un quadro sufficientemente chiaro degli organismi comunitari: Universitas, Sindaci, Consiglio, Iuratores, Taxatores. Forse per un breve periodo i Sindaci furono chiamati consules: infatti un capitolo degli Statuti Cairesi, abrogato nel 1353 perché desueto, affermava che Università, Consoli e Consiglieri potevano radunarsi in Consiglio quando e quante volte avessero voluto. Nel nostro caso, però, Sindaci o Consoli sono semplicemente i procuratori, i legali rappresentanti del popolo. Accanto o, meglio sopra, a questi organi il dominus impone sin dall'inizio un Rector, un Vicecomes, un Curator generalis e un Decanus che, almeno in Cairo, agiscono come controparte del popolo e come rappresentanti del potere detenuto dal Signore.
La gestazione del Comune di Cairo (ora si può usare questo termine) dura più di un secolo: i primi Statuti sono deliberati da Francesco del Carretto il 12 agosto 1333. Ovviamente non si possono escludere singole deliberazioni, precedenti tale data e chiamate Statuta, come si apprende dall'atto del 1307.
Questa linea di sviluppo è poi comune a tutti i maggiori centri sottoposti alla signoria dei del Carretto di Cairo.
Nel 1233 gli abitanti di Cortemilia, non ancora Universitas, si affrancano dal fodro per 140 lire genovesi e ottengono di poter testare liberamente. Nel 1283, in occasione di una conferma di questo atto Cortemilia è riconosciuta Universitas e ha i suoi Sindaci. Nel 1284 Oddone del Carretto con i fratelli conferma ai Sindaci e all'Universitas di Mombaldone gli usi e le consuetudini locali.
L'erosione del potere feudale è operata dai boni homines; masnenghi, forestieri e homines minores sono praticamente esclusi dalla vita politica. I boni homines compensano la debolezza derivante dallo scarso numero con una forte omogeneità sociale: tra di loro non vi sono le tensioni dovute all'antagonismo di società corporative ( le compagne di Genova Savona), né la presenza di una nobiltà minore; non vi sono discendenti di famiglie vicedominali, vicecomitali o prefettizie che avrebbero potuto dare luogo a un colloquium commune o a un consortile, come ad Aosta, Cuneo, Belluno. D'altra parte neppure la stessa nobiltà feudale ha tradizioni storiche e culturali autoctone da difendere: è semplicemente fantasioso voler porre, accanto a un probabile insediamento longobardo (l'arimannia di San Donato)una corrispondente curtis in Ferrania perché vi è una concomitanza di attività industriali e agricole la dove tuttora permangono toponimi quali Monte GASTALDO, monte GASTALDINO e rio CAVALLERIZZE (categoria di Gasindi regi) o perché vi è nelle vicinanze il Valdus Marchionis, improbabile resto di una pars dominica:
E' più realistico associare l'ascesa dei boni homines cairesi, per lo più commercianti, notai e avvocati, a un mal riuscito tentativo di emulare ciò che accadeva nelle città che visitavano al seguito di Ottone e Ugo del Carretto, Podestà a più riprese di Savona, Genova, Asti, Alba negli anni tra il 1194 e il 1225.
Il contemporaneo processo degenerativo della casata carrettina a Cairo è dovuto non tanto a problemi finanziari o a fallimentari (e improbabili) iniziative belliche quanto piuttosto alla incapacità di darsi una linea e una collocazione politica precise. L'inizio del XIII secolo vede i del Carretto di Cairo compromessi da una inconcludente alternanza di alleati: Genova è troppo lontana e troppo impegnata per far sentire efficacemente il suo peso; i fatti di Casteldelfino sono l'unica occasione di un intervento armato di Genova nella zona. Al contrario i del Carretto di Finale e Millesimo non escono dall'ambito imperiale e per il tramite di Gratapalea, genero del Marchese Enrico secondo, mantengono buoni
rapporti con il potente vicino d'Angiò. I marchesi di Ceva e di Saluzzo si danno solide strutture organizzative e per il momento arginano le mire dei Comuni e dei Savoia. Il Monferrato sta iniziando quella parabola ascendente per cui in meno di due secoli potrà competere con Genova, Milano e i Savoia.
E in questa situazione il destino dei del Carretto di Cairo è già segnato nel momento in cui perdono Savona.
Pallare, 11 novembre 1989
Angelo Salmoiraghi e Massimo Sangalli
Indice dei nomi
Albertellus de Cagna, teste 1303
Albertinus Scoperius, esonerato dal fodro 1233
Albertus de Burgo Malo, teste 1290
Albertus de Ecclesia, notaio 1322
Albertus, marchio de Carreto, rogante 1290
Ansaldus de Rocheta, teste 1235
Bartholomeus, archipresbiter Curtismilie, teste 1290
Bonifacius de Carreto, teste 1325
Bonifacius episcopus, teste 1233
Columbus Crotus, esonerato dal fodro 1233
Conradus Gatus de Rochete Carij, notaio 1350
Corsus, notaio 1235
Clericus, vedi Oddo,not.
Crotus, vedi Henricus, Columbus
Daniel de Podio, notaio 1350
Dardanellus, vedi Oddonus,not.
de Burgo Malo, vedi Albertus
de Cagna, vedi Albertellus
de Cara, vedi Jacobus
de Cario, vedi Gullielmus
de Carreeto, marchio, vedi Albertus, Bonifacius, Manfredus, Manfredinus, Oddo, Otto, Ughetus
de Caualerio, vedi Oddonus
de Checheglus, vedi Johannes
de Cingulo, vedi Jacobus
de Ecclesia, vedi Albertus, Manfredus
de Faucino, vedi Obertellus
de Grosso, vedi Oddinus
de Laurenciis, vedi Gullielmus
de Mateldis, vedi Franciscus
de Mula, vedi Oddo
de Podio, vedi Daniel, Huetus, Oddinus, Rachamus
de Ponzoni, marchio vediHenricus, Henricus Templerius, Nicolas, Yayme
de Pruneto, vedi Gullielmus
de Rocheta, vedi Ansaldus
de Ualle, vedi Gullielmus
de Uallis, vedi Gullelmus
de Uesma, vedi Petrus
Fiscicus, vedi Oddonus
Fodratus, vedi uuido
Franciscus de Mateldi consigliere 1323
Gatus, vedi Conradus
Georgius, vedi Jacobus, not.
Gullielmus de Cario, notaio 1233
Gullielmus de Ecclesia, judex, teste 1307
Gullielmus de Laurenciis de Crmagnolia, notaio 1323
Gullielmus de Pruneto, teste 1290
Gullielmus de Ualle, teste 1235
Gullielmus de Uallis, consigliere 1323
Gullielmus Girardus, teste 1323
Gullielmus Giraldus, not 1350
Gullielmus Niger, teste 1235
Henricus Crotus, esonerato dal fodro 1233
Henricus, marchio de Ponzono, teste 1307
Henricus Templerius, marchio de Ponzono, teste 1307 e 1323
Huetus de Podio, consigliere 1323
Jacobus de Cara, consigliere 1323
Jacobus de Cingulo, teste 1233 e 1235
Jacobus de Segistro, teste 1323
Jacobus Gullielmus de Sancta Julia, teste 1235
Jacobus Rabinus, teste 1290
Janotus de Caluanzana, teste 1322
Johannes Bassus de Alexandria, vicarius Carij, rogante 1350
Johannes de Checheglus, consigliere 1323
Johannes Ricardus,notaio 1307
Johannes Uerrus, teste 1290Johanninus Uegerio de Saona, teste 1322
Lanzanotus Uegerius de Saona, teste 1322
Lucasius, vedi Nicolosinus
Manfredinus Tolonus, consigliere 1323
Manfredinus de Carreto, marchi rogante 1307, 1315, 1322
Manfredus de Carreto, marchio, rogante ren. 1233
Manfredus de Ecclesia,teste 1315 e 1323
Manfredus, marchio Saluciarum, rogante 1323
Manfredus, Prepositus Carij, teste 1307
Marchio de Ponzono, (nome illeggibile) tteste 1323
Marencus, vedi Oddinus
Nicolas de Ponzono, maechio, teste 1307
Niger, vedi Gullielmus
Nicolas de Ponzono, marchio filius Henrici, teste 1307
Nicolosinus Lucasius de Janua esonerato dal fodro 1233
Niger, vedi Gullielmus
Obertellus de Faucino de Uexema, teste 1315
Obertus de Schaco, consigliere 1323
Oddinus de Grosso, consigliere 1323
Oddinus de Podio, sindaco 1290
Oddo Clericus, notaio 1350
Oddo de Montebaudono, marchio de Carreto, teste 1233, 1235
Oddo de Mula, teste 1290
Oddinus Marencus, consigliere 1323
Oddonus Dardanellus, notaio 1290
Oddonus de Caualerio, de Curtismilia, teste 1307
Oddus Rabinus, teste 1290
Otto, marchio de Carreto, 1233
Percevallus de Caluanzana teste 1290
Petrus de Uesma 1233
Rabinus, vedi Jacobus, Oddo
Rachamus de Podio, notaio 1350
Scoperius, vedi Albertinus